Art. 5.

      1. Gli Istituti italiani di cultura all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione del Dipartimento, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di settecento unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

 

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      2. Il personale a contratto di cui al comma 1, assunto con le modalità in uso per i contrattisti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, è parificato a questi ultimi dal punto di vista normativo e retributivo.
      3. Per ulteriori specifiche esigenze gli Istituti italiani di cultura all'estero possono utilizzare, nei limiti dei rispettivi bilanci, personale aggiunto a contratto rispetto al contingente di cui al comma 1, previo parere dell'autorità diplomatica locale e autorizzazione del Dipartimento.
      4. Gli Istituti italiani di cultura all'estero, d'intesa con il Dipartimento, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento del personale di cui al comma 1.